Art. 11
Disposizioni amministrative
In vigore dal 18 dic 2008
Disposizioni amministrative
1. Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione europea, uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale per facilitare l’approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nel quadro di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.
2. Tali disposizioni sono:
a)
sottoposte a consultazione del comitato speciale quando sono concluse con Stati membri o istituzioni dell’Unione europea,
b)
sottoposte per approvazione al comitato speciale quando sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali.
3. Dette disposizioni sono firmate dal comandante dell’operazione o, in mancanza di questi, dall’amministratore, in qualità di rappresentanti di ATHENA, e dalle autorità amministrative competenti degli Stati o delle organizzazioni summenzionate.
Storico versioni
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