Art. 11

Disposizioni amministrative

In vigore dal 18 dic 2008
Disposizioni amministrative 1.   Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione europea, uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale per facilitare l’approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nel quadro di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. 2.   Tali disposizioni sono: a) sottoposte a consultazione del comitato speciale quando sono concluse con Stati membri o istituzioni dell’Unione europea, b) sottoposte per approvazione al comitato speciale quando sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali. 3.   Dette disposizioni sono firmate dal comandante dell’operazione o, in mancanza di questi, dall’amministratore, in qualità di rappresentanti di ATHENA, e dalle autorità amministrative competenti degli Stati o delle organizzazioni summenzionate.
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Disposizioni amministrative (Art. 11 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo