Art. 11 · Disposizioni amministrative

Art. 11

Disposizioni amministrative

In vigore dal 18 dic 2008
Disposizioni amministrative 1.   Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione europea, uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale per facilitare l’approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nel quadro di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. 2.   Tali disposizioni sono: a) sottoposte a consultazione del comitato speciale quando sono concluse con Stati membri o istituzioni dell’Unione europea, b) sottoposte per approvazione al comitato speciale quando sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali. 3.   Dette disposizioni sono firmate dal comandante dell’operazione o, in mancanza di questi, dall’amministratore, in qualità di rappresentanti di ATHENA, e dalle autorità amministrative competenti degli Stati o delle organizzazioni summenzionate.
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