Art. 3

In vigore dal 18 dic 2008
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 1 015 000 EUR. 2.   Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'FRS. L'accordo di finanziamento dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'UE che corrisponda alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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