Art. 2

In vigore dal 18 dic 2008
1.   La presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente decisione. La Commissione vi è pienamente associata. 2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è affidata alla Fondazione per la ricerca strategica di Parigi (FRS). L'FRS svolge tale compito sotto il controllo dell'SG/AR, a sostegno della Presidenza, e in stretta consultazione con la presidenza delle riunioni annuali degli Stati firmatari del codice nonché con l'Austria in qualità di punto di contatto centrale immediato (ICC)/segretariato esecutivo del codice. A tal fine, l'SG/AR conclude gli accordi necessari con l'FRS. 3.   La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito all'attuazione della presente decisione, secondo le rispettive competenze.
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