Art. 1
In vigore dal 18 dic 2008
1. Al fine di assicurare l'attuazione pratica e costante di alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'UE sostiene le attività svolte dagli Stati firmatari del codice per conseguire i seguenti obiettivi:
a)
promuovere l'universalità del codice e, in particolare, l'adesione al codice da parte di tutti gli Stati in possesso di missili balistici;
b)
sostenere l'attuazione del codice;
c)
promuovere l'ulteriore rafforzamento del codice.
2. In questo contesto, i progetti che saranno sostenuti dall'Unione europea contemplano le seguenti attività specifiche:
a)
fornire mezzi per organizzare una sensibilizzazione mirata, per esempio in forma di seminario, al fine di promuovere nuove adesioni al codice nella regione in cui il livello di adesioni a tale codice è più scarso;
b)
fornire mezzi finanziari e tecnici per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati firmatari e le visite degli osservatori internazionali ai siti di lancio che sperimentano i veicoli di lancio nello spazio (SLV) che gli Stati firmatari hanno deciso di considerare su base volontaria in conformità dell', lettera a), punto ii), del codice.
c)
fornire mezzi per sviluppare un dibattito tra gli Stati firmatari sulle modalità per preservare la pertinenza e la fattibilità del codice. Il dibattito tiene segnatamente conto dei nuovi sviluppi nel settore della proliferazione dei missili balistici e degli sviluppi nei contesti istituzionali e giuridici internazionali connessi ai missili balistici.
Questi progetti sono realizzati a vantaggio degli Stati firmatari e non firmatari del codice.
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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