Art. 8
Aggiornamento delle informazioni
In vigore dal 16 dic 2008
Aggiornamento delle informazioni
1. Le informazioni diffuse nell’ambito della Rete giudiziaria europea sono costantemente aggiornate.
2. Spetta a ciascuno Stato membro verificare l’esattezza delle informazioni contenute nel sistema e avvisare il segretariato della Rete giudiziaria europea non appena un dato che riguarda uno dei quattro punti di cui all’ debba essere modificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:976:oj#art-8