Art. 8

Aggiornamento delle informazioni

In vigore dal 16 dic 2008
Aggiornamento delle informazioni 1.   Le informazioni diffuse nell’ambito della Rete giudiziaria europea sono costantemente aggiornate. 2.   Spetta a ciascuno Stato membro verificare l’esattezza delle informazioni contenute nel sistema e avvisare il segretariato della Rete giudiziaria europea non appena un dato che riguarda uno dei quattro punti di cui all’ debba essere modificato.
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Aggiornamento delle informazioni (Art. 8 Decisione (UE) 2008/976) — Testo vigente | Portale Normativo