Art. 10

Rapporti tra la Rete giudiziaria europea e l’Eurojust

In vigore dal 16 dic 2008
Rapporti tra la Rete giudiziaria europea e l’Eurojust La Rete giudiziaria europea e l’Eurojust intrattengono rapporti privilegiati tra di loro basati sulla concertazione e sulla complementarietà, in particolare tra i punti di contatto di uno Stato membro, il membro nazionale dell’Eurojust dello stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali della Rete giudiziaria europea e dell’Eurojust. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure: a) la Rete giudiziaria europea mette a disposizione dell’Eurojust le informazioni centralizzate di cui all’ e la rete protetta di telecomunicazioni istituita ai sensi dell’; b) i punti di contatto della Rete giudiziaria europea informano, caso per caso, i rispettivi membri nazionali di tutti i fascicoli che ritengono possano essere trattati più efficacemente dall’Eurojust; c) i membri nazionali dell’Eurojust possono partecipare alle riunioni della Rete giudiziaria europea su invito di quest’ultima.
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Rapporti tra la Rete giudiziaria europea e l’Eurojust (Art. 10 Decisione (UE) 2008/976) — Testo vigente | Portale Normativo