Art. 7
Contenuto delle informazioni diffuse nell’ambito della Rete giudiziaria europea
In vigore dal 16 dic 2008
Contenuto delle informazioni diffuse nell’ambito della Rete giudiziaria europea
Il segretariato della Rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:
a)
dati completi sui punti di contatto di ciascuno Stato membro compresa, se necessario, l’indicazione delle relative competenze a livello interno;
b)
uno strumento informatico in grado di consentire all’autorità richiedente o emittente di uno Stato membro di individuare l’autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria, ed alle decisioni in merito, anche per quanto riguarda gli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
c)
informazioni giuridiche e pratiche concise sui sistemi giudiziari e procedurali degli Stati membri;
d)
testi degli strumenti giuridici pertinenti e, per quanto riguarda le convenzioni in vigore, testo delle dichiarazioni e riserve.
Storico versioni
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