Art. 3

Equivalenza

In vigore dal 16 dic 2008
Equivalenza 1.   I sistemi per l’ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base, sotto il controllo delle autorità dei paesi terzi di cui all’allegato I della presente decisione o sotto la loro supervisione ufficiale, sono considerati equivalenti a quelli applicati dagli Stati membri conformemente alla direttiva 1999/105/CE. 2.   Sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» delle specie di cui all’allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell’allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi al disposto della direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni stabilite nell’allegato II della presente decisione siano soddisfatte.
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