Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 dic 2008
Ambito di applicazione La presente decisione determina le condizioni di importazione nella Comunità di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» prodotti in un paese terzo figurante nell’allegato I. Essa si applica sempreché siano soddisfatte le condizioni previste nell’allegato II e nelle direttive 2000/29/CE e 2001/18/CE.
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