Art. 4

Certificato principale

In vigore dal 16 dic 2008
Certificato principale Il fornitore responsabile dell’importazione di sementi e postime nella Comunità ne informa preliminarmente l’organismo ufficiale dello Stato membro d’importazione. Prima dell’immissione in commercio di tali materiali, l’organismo ufficiale rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE. Il certificato principale indica che i materiali sono stati importati conformemente ad un regime d’equivalenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:971:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo