Art. 4
Certificato principale
In vigore dal 16 dic 2008
Certificato principale
Il fornitore responsabile dell’importazione di sementi e postime nella Comunità ne informa preliminarmente l’organismo ufficiale dello Stato membro d’importazione. Prima dell’immissione in commercio di tali materiali, l’organismo ufficiale rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE.
Il certificato principale indica che i materiali sono stati importati conformemente ad un regime d’equivalenza.
Storico versioni
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