Art. 4

Gestione del SAR

In vigore dal 16 dic 2008
Gestione del SAR 1.   Il contabile della Commissione o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica ai quali ha delegato alcune funzioni in applicazione dell’articolo 62 del regolamento finanziario (di seguito «il contabile») assicura la gestione del SAR e adotta le opportune disposizioni tecniche. Il contabile inserisce, modifica o elimina gli avvisi SAR su richiesta dell’ordinatore delegato competente, l’OLAF e il Servizio di audit interno (IAS). 2.   Il contabile adotta misure di esecuzione per gli aspetti tecnici e definisce le relative procedure di accompagnamento, anche nel campo della sicurezza. Egli notifica tali misure ai servizi della Commissione e alle agenzie esecutive.
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