Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2008
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
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«terzi», candidati, offerenti, contraenti, fornitori, prestatori di servizi e i loro rispettivi subcontraenti ed i richiedenti di sovvenzioni, i beneficiari di sovvenzioni, i loro contraenti e le entità che ricevono sostegno finanziario dal beneficiario di una sovvenzione comunitaria ai sensi dell’articolo 120 del regolamento finanziario,
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«ordinatore delegato competente», l’ordinatore delegato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 59 del regolamento finanziario responsabile, conformemente alle regole amministrative interne, dell’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «il bilancio»); sono compresi i direttori delle agenzie esecutive e gli ordinatori sottodelegati, di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario, che esercitano la funzione di direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:969:oj#art-2