Art. 3
Avvisi SAR
In vigore dal 16 dic 2008
Avvisi SAR
1. Gli avvisi SAR contengono le seguenti informazioni:
a)
informazioni che permettono di individuare terzi che rappresentano una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione delle Comunità o per altri fondi amministrati dalle Comunità, in quanto hanno commesso o sono sospettati di avere commesso gravi errori amministrativi ovvero sono soggetti a sequestro conservativo presso terzi o a ordini di recupero significativi o risultano esclusi in base al regolamento finanziario o alle restrizioni finanziarie adottate in ambito PESC;
b)
informazioni relative a persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di persone giuridiche terze, se tali persone rappresentano in quanto tali una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione delle Comunità o per altri fondi amministrati dalle Comunità per le ragioni di cui alla lettera a);
c)
il tipo di avviso, i motivi per cui i terzi di cui alla lettera a) o le persone di cui alla lettera b) costituiscono una minaccia e, eventualmente, la durata dell’avviso e la persona di contatto per l’avviso.
2. Fatti salvi l’, paragrafo 2 e l’, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, le informazioni contenute nel SAR possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del bilancio e di altri fondi amministrati dalle Comunità, comprese le procedure di aggiudicazione di sovvenzioni e di appalti e i pagamenti a terzi.
L’OLAF può utilizzare i dati per le sue indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 nonché per le sue attività di intelligence e di prevenzione delle frodi, comprese le analisi dei rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:969:oj#art-3