Art. 3

Competenze della Commissione

In vigore dal 16 dic 2008
Competenze della Commissione 1.   La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma. 2.   La Commissione elabora programmi di lavoro annuali sulla base della presente decisione. 3.   Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ne garantisce la coerenza generale e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e azioni della Comunità. 4.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue: a) adozione e modifica dei programmi di lavoro annuali, compresa la determinazione dei settori prioritari di cooperazione internazionale; b) valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario quando il contributo comunitario stimato è pari o superiore a 500 000 EUR; c) attuazione di misure di valutazione del programma. 5.   La Commissione informa il comitato di cui all’ dei progressi realizzati nell’attuazione del programma. In particolare, la Commissione informa immediatamente tale comitato riguardo a tutte le decisioni di selezione adottate su materie che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
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