Art. 2

Partecipazione

In vigore dal 16 dic 2008
Partecipazione 1.   La partecipazione al programma è aperta ai soggetti giuridici stabiliti: a) negli Stati membri; b) nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), secondo le condizioni stabilite nell’accordo SEE; c) in paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione; d) in paesi dei Balcani occidentali e in paesi coinvolti nella politica europea di vicinato, conformemente a disposizioni da definire con detti paesi dopo la conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari; e) in un paese terzo parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in virtù del quale e sulla cui base tale paese contribuisce finanziariamente al programma. 2.   Il programma è inoltre aperto ad organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, lettere da b) ad e), alle condizioni stabilite nell’allegato III.
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