Art. 5

Sorveglianza e valutazione

In vigore dal 16 dic 2008
Sorveglianza e valutazione 1.   Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell’ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva. 2.   La Commissione sorveglia l’esecuzione dei progetti avviati nell’ambito del programma. 3.   La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e il loro impatto per stabilire se gli obiettivi iniziali siano stati conseguiti. 4.   Entro il 24 giugno 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni una relazione sull’attuazione delle linee di azione di cui all’, paragrafo 2. 5.   Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione.
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