Art. 6
Spese di riunione
In vigore dal 15 dic 2008
Spese di riunione
1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori, secondo le proprie norme sui rimborsi spese degli esperti esterni.
2. I servizi prestati dai membri, dagli esperti e dagli osservatori non sono retribuiti.
3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.
Storico versioni
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