Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 15 dic 2008
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo è composto da un massimo di 50 membri. 2.   La Commissione nomina i membri del gruppo tra gli esperti del settore di cui all’ a seguito di un invito a manifestare interesse rivolto a: a) rappresentanti del settore dei pagamenti, incluse imprese e associazioni; b) rappresentanti degli utenti dei sistemi di pagamento, incluse imprese e associazioni; c) rappresentanti di organismi privati partecipanti attivamente alla prevenzione di frodi nei pagamenti; d) persone aventi una formazione accademica o competenze riconosciute nel settore di cui all’. 3.   I membri di cui al paragrafo 2 formulano per iscritto il proprio interesse a far parte del gruppo. 4.   La Commissione valuta l’ammissibilità dei singoli esperti sulla base dei seguenti criteri: a) conoscenze o competenze dimostrabili nel settore interessato dal mandato del gruppo; b) esperienze o competenze pratiche di recente acquisizione; c) conoscenza di una lingua di uso comune in ambito finanziario a un livello che consenta all’esperto di partecipare alle discussioni e alla redazione di relazioni in tale lingua. Le manifestazioni di interesse sono corredate della documentazione attestante che l’esperto proposto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. 5.   Nella designazione degli esperti la Commissione tiene conto della necessità che siano rappresentate tutte le parti interessate. La Commissione vuole inoltre garantire una rappresentanza proporzionale degli utenti, un’ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre sulla base delle candidature ricevute. 6.   I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di supplenti. 7.   Si applicano le seguenti disposizioni: a) i membri proposti dal settore dei sistemi di pagamento, dagli utenti di tali sistemi o dagli organismi privati partecipanti alla prevenzione di frodi nei pagamenti sono nominati come parti interessate; b) i membri con formazione accademica o competenze riconosciute nel settore sono nominati a titolo personale; c) il mandato dei membri inizia con la prima riunione del gruppo; i membri restano in carica finché non sono sostituiti o fino alla scadenza del loro mandato; d) i membri che non sono più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato; e) i membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza o l’esistenza di interessi che ne potrebbero compromettere l’obiettività; f) i nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione europea e sul sito Internet della DG Mercato interno e servizi; detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
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