Art. 6 · Spese di riunione

Art. 6

Spese di riunione

In vigore dal 15 dic 2008
Spese di riunione 1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori, secondo le proprie norme sui rimborsi spese degli esperti esterni. 2.   I servizi prestati dai membri, dagli esperti e dagli osservatori non sono retribuiti. 3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.
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