Art. 9

In vigore dal 5 dic 2008
Per la peste suina la Comunità concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 208 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non oltre 43 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla peste equina. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al primo comma può chiedere un aiuto finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al secondo comma del presente articolo.
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Art. 9 Decisione (UE) 2008/965 — Testo vigente | Portale Normativo