Art. 7
In vigore dal 5 dic 2008
Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II B della direttiva 2000/75/CE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 298 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.
Storico versioni
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