Art. 5

In vigore dal 5 dic 2008
Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario all’IFREMER, La Tremblade, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato B della direttiva 95/70/CE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 105 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.
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Art. 5 Decisione (UE) 2008/965 — Testo vigente | Portale Normativo