Art. 4

Notifica al debitore

In vigore dal 14 nov 2008
Notifica al debitore 1.   In virtù di un contratto di prestito sindacato, la controparte è tenuta a notificare al debitore la mobilizzazione come garanzia di tale prestito sindacato, anteriormente o immediatamente dopo la mobilizzazione del prestito. Tale notifica è eseguita in conformità delle procedure applicabili, specificate nel contratto di prestito sindacato. 2.   Quanto disposto al paragrafo 1 fa salvo il diritto della BCN pertinente di effettuare la notifica al debitore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:874:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo