Art. 2

Tecniche di mobilizzazione per i prestiti sindacati

In vigore dal 14 nov 2008
Tecniche di mobilizzazione per i prestiti sindacati 1.   Una BCN mobilizza i prestiti sindacati direttamente dalla propria controparte pertinente in conformità delle proprie procedure nazionali per i crediti. Il contratto di mobilizzazione è disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro appartenente all’area dell’euro. 2.   Il Capitolo 6.6 delle Caratteristiche generali non si applica alla mobilizzazione dei prestiti sindacati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:874:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo