Art. 4
Notifica al debitore
In vigore dal 14 nov 2008
Notifica al debitore
1. In virtù di un contratto di prestito sindacato, la controparte è tenuta a notificare al debitore la mobilizzazione come garanzia di tale prestito sindacato, anteriormente o immediatamente dopo la mobilizzazione del prestito. Tale notifica è eseguita in conformità delle procedure applicabili, specificate nel contratto di prestito sindacato.
2. Quanto disposto al paragrafo 1 fa salvo il diritto della BCN pertinente di effettuare la notifica al debitore.
Storico versioni
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