Art. 4
In vigore dal 12 nov 2008
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica italiana trasmette le seguenti informazioni:
a)
l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all’ e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime. Le informazioni richieste vengono comunicate tramite il questionario di cui all’allegato della presente decisione;
b)
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. La Repubblica italiana informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Repubblica italiana fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
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