Art. 1
In vigore dal 12 nov 2008
Gli aiuti di Stato concessi a titolo della legge regionale n. 9 del 1998, illegalmente attuata dall’Italia con deliberazione n. 33/6 e il 1o bando, sono incompatibili con il mercato comune, a meno che il beneficiario dell’aiuto non abbia presentato una domanda d’aiuto sulla base di questo regime prima dell’esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale.
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