Art. 2

In vigore dal 12 nov 2008
1.   La Repubblica italiana procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi a titolo del regime di cui all’. 2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma del regime di cui all’ con effetto alla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:854:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo