Art. 5

In vigore dal 6 nov 2008
Per quanto riguarda i debiti non riscossi dovuti a vari organismi pubblici e descritti nei considerandi 187-201, la Polonia recupera gli aiuti in misura corrispondente alla differenza — per il periodo intercorrente fra la concessione dell’aiuto e il rimborso del debito nei confronti degli organismi pubblici — fra il tasso d’interesse effettivamente pagato da SSN e il tasso d’interesse a cui il beneficiario avrebbe potuto ottenere una proroga della scadenza dei propri debiti da un creditore operante in condizioni normali in un’economia di mercato. Inoltre, tutti i debiti nei confronti degli organismi pubblici che non sono stati ancora pagati, devono essere immediatamente rimborsati.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/3 — Testo vigente | Portale Normativo