Art. 8

In vigore dal 6 nov 2008
1.   Il recupero degli aiuti citati di cui all’ deve essere immediato ed efficace. 2.   La Polonia si impegna ad attuare la presente decisione entro sette mesi dalla data della sua notifica.
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Art. 8 Decisione (UE) 2010/3 — Testo vigente | Portale Normativo