Art. 2
In vigore dal 6 nov 2008
Per quanto riguarda i prestiti ottenuti da vari organismi pubblici e descritti nei considerandi 187-201, la Polonia recupera un aiuto pari alla differenza — per il periodo intercorrente tra la concessione e il rimborso dell’aiuto — tra il tasso d’interesse effettivamente pagato da SSN e il tasso d’interesse a cui il beneficiario avrebbe potuto ottenere il prestito sul mercato. Inoltre, gli eventuali prestiti non rimborsati alla data della presente decisione devono essere rimborsati immediatamente.
Storico versioni
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