Art. 8
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 22 ott 2008
Disposizioni finanziarie
1. Le azioni a livello comunitario, descritte nella parte I dell’allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell’80 % o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea.
2. Le azioni a livello nazionale, regionale o locale possono essere cofinanziate dal bilancio generale dell’Unione europea fino a un massimo del 50 % dei costi ammissibili complessivi delle azioni conformemente alla procedura di cui alla parte II dell’allegato.
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