Art. 6
Cooperazione e attuazione a livello nazionale
In vigore dal 22 ott 2008
Cooperazione e attuazione a livello nazionale
1. Ogni Stato membro designa un «organismo nazionale di attuazione» incaricato di organizzare la propria partecipazione all’anno europeo e di garantire il coordinamento a livello nazionale. L’organismo nazionale di attuazione è responsabile dell’elaborazione del programma nazionale e della definizione delle priorità dell’anno europeo, nonché della selezione delle azioni da proporre per un finanziamento comunitario. La strategia e le priorità nazionali dell’anno europeo sono determinate conformemente agli obiettivi di cui all’.
2. La procedura di concessione del finanziamento comunitario per le azioni da intraprendere a livello nazionale figura nella parte II dell’allegato.
3. Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nell’elaborazione del programma nazionale e ogni qualvolta necessario durante l’attuazione dell’anno europeo, l’organismo nazionale di attuazione si concerta strettamente e coopera con una vasta gamma di parti interessate, tra cui le organizzazioni della società civile e le organizzazioni che difendono o rappresentano gli interessi delle persone vittime della povertà e dell’esclusione sociale, le parti sociali e le autorità regionali e locali.
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