Art. 5
Cooperazione e attuazione a livello comunitario
In vigore dal 22 ott 2008
Cooperazione e attuazione a livello comunitario
1. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
2. La Commissione provvede all’attuazione delle azioni comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all’allegato.
3. In particolare, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la coerenza e la complementarità delle azioni e delle iniziative comunitarie di cui all’.
4. La Commissione organizza uno scambio di pareri periodico con le parti interessate, incluse quelle che lavorano a contatto con persone che vivono in povertà, soprattutto a livello europeo, sulla concezione, sull’attuazione, sulla verifica e sulla valutazione dell’anno europeo. Essa mette tutte le informazioni pertinenti a disposizione del pubblico.
5. La Commissione coinvolge strettamente il comitato per la protezione sociale nella preparazione e nell’attuazione dell’anno europeo, eventualmente informando o coinvolgendo altri comitati competenti.
6. La Commissione coopera nei modi opportuni con le altre istituzioni, organismi, uffici ed agenzie dell’Unione europea.
Storico versioni
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