Art. 9

Procedura di presentazione e di selezione delle domande

In vigore dal 22 ott 2008
Procedura di presentazione e di selezione delle domande 1.   Le decisioni in merito al finanziamento delle azioni di cui all’, paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le domande di assistenza finanziaria per azioni di cui all’, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dagli organismi nazionali di attuazione conformemente alla procedura di cui alla parte II dell’allegato.
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