Art. 2
In vigore dal 21 ott 2008
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«relazioni intermedie»: le relazioni tecniche e finanziarie intermedie di valutazione dei programmi in corso, da presentare alla Commissione, come previsto all’articolo 24, paragrafo 7, lettera a), della decisione 90/424/CEE;
b)
«relazioni finali»: le relazioni tecniche e finanziarie esaurienti, da presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relative all’applicazione del programma nell’anno precedente, come previsto all’articolo 24, paragrafo 7, lettera b), della decisione 90/424/CEE;
c)
«domande di pagamento»: le domande di pagamento relative alle spese sostenute da uno Stato membro e da presentare alla Commissione, come previsto all’articolo 24, paragrafo 8, della decisione 90/424/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:940:oj#art-2