Art. 4

In vigore dal 21 ott 2008
1.   Le relazioni finali contengono: a) per quanto concerne la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), la leucosi bovina enzootica (EBL), la malattia di Aujesky, la febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato, peste suina africana, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica, il carbonchio, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, l’echinococcosi, la trichinosi e l’Escherichia coli produttori di verocitotossine, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati II, III, IV, V, VI e VII e negli allegati specifici VII.A, VII.B, VII.C o VII.D, a seconda dei casi; b) per quanto concerne la rabbia, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati VII e VII.E, a seconda dei casi; c) per quanto concerne la salmonellosi (salmonella zoonotica), la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati V.A, VI, VII e VII.F, a seconda dei casi; d) per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato VIII, a seconda dei casi; e) per quanto concerne l’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato IX, a seconda dei casi; f) per quanto concerne le malattie delle specie animali d’acquacoltura, in particolare la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l’anemia infettiva del salmone (ISA), la setticemia emorragica virale (VHS), il virus erpetico delle carpe koi (KHV), l’infezione da Bonamia ostreae, l’infezione da Marteilia refringens e la malattia dei punti bianchi nei crostacei, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato X, a seconda dei casi; 2.   Nel compilare la tabella di cui agli allegati VII, VII.C, VII.D e VII.F e fatto salvo l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (5), gli Stati membri indicano nella colonna «indennizzo» l’indennità concessa entro 90 giorni dalla data di macellazione dell’animale o dalla distruzione dei prodotti oppure dalla presentazione della domanda compilata da parte del proprietario. Qualora le autorità competenti non rispettino il termine ultimo di 91 giorni per il pagamento dell’indennizzo, ma lo versino entro 210 giorni, è prevista la riduzione del contributo comunitario.
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