Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2008
Ai fini della presente decisione si intende per: a) «relazioni intermedie»: le relazioni tecniche e finanziarie intermedie di valutazione dei programmi in corso, da presentare alla Commissione, come previsto all’articolo 24, paragrafo 7, lettera a), della decisione 90/424/CEE; b) «relazioni finali»: le relazioni tecniche e finanziarie esaurienti, da presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relative all’applicazione del programma nell’anno precedente, come previsto all’articolo 24, paragrafo 7, lettera b), della decisione 90/424/CEE; c) «domande di pagamento»: le domande di pagamento relative alle spese sostenute da uno Stato membro e da presentare alla Commissione, come previsto all’articolo 24, paragrafo 8, della decisione 90/424/CEE.
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