Art. 4

In vigore dal 1 ott 2008
1.   La Comunità versa una prima rata pari al 50 % del contributo finanziario comunitario stabilito negli allegati I e II dopo aver notificato la presente decisione agli Stati membri. 2.   Entro il 31 maggio 2009 gli Stati membri presentano: a) un rapporto tecnico in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2000; b) le domande di rimborso delle spese sostenute nel 2008, accompagnate da una relazione finanziaria e da documenti giustificativi. 3.   La seconda rata del contributo comunitario è versata dopo il ricevimento e l’approvazione dei rapporti tecnici e finanziari di cui al paragrafo 2.
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