Art. 3

In vigore dal 1 ott 2008
Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca, quali indicate nell’allegato II, possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35 % delle spese ammissibili per il programma esteso di cui all’ del regolamento (CE) n. 1543/2000.
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