Art. 4
In vigore dal 1 ott 2008
1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % del contributo finanziario comunitario stabilito negli allegati I e II dopo aver notificato la presente decisione agli Stati membri.
2. Entro il 31 maggio 2009 gli Stati membri presentano:
a)
un rapporto tecnico in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2000;
b)
le domande di rimborso delle spese sostenute nel 2008, accompagnate da una relazione finanziaria e da documenti giustificativi.
3. La seconda rata del contributo comunitario è versata dopo il ricevimento e l’approvazione dei rapporti tecnici e finanziari di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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