Art. 4

Istituzione del pool

In vigore dal 5 ago 2008
Istituzione del pool 1.   Il pool è costituito da consulenti scientifici che sono esperti in uno o più dei settori di competenza definiti nell’allegato I o in materie correlate e che, insieme, coprono il più ampio ventaglio possibile di discipline. 2.   La Commissione nomina i consulenti scientifici del pool a partire da un elenco di candidati idonei compilato dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet della Commissione di un invito a manifestare interesse. 3.   Il numero di consulenti scientifici del pool può essere deciso in qualunque momento dalla Commissione sulla base delle sue esigenze di consulenza scientifica.
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Istituzione del pool (Art. 4 Decisione (UE) 2008/721) — Testo vigente | Portale Normativo