Art. 6
Ricorso all’assistenza del pool
In vigore dal 5 ago 2008
Ricorso all’assistenza del pool
1. Ciascun comitato scientifico può decidere di far intervenire nella formulazione di un parere scientifico fino a un massimo di cinque consulenti scientifici del pool. Tali membri associati partecipano alle attività e alle delibere sull’argomento in questione, con le stesse funzioni, responsabilità e diritti dei membri di detto comitato.
2. Ciascun comitato scientifico può decidere inoltre di invitare a intervenire nella formulazione di un parere scientifico altri consulenti scientifici del pool. Questi consulenti partecipano alle attività inerenti all’argomento considerato, ma le loro funzioni e loro responsabilità sono limitate alla formulazione del parere.
3. I comitati scientifici possono anche invitare i consulenti scientifici del pool ad assisterli nel fornire pareri rapidi, richiesti dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, o a partecipare ai workshop tematici di cui all’, paragrafo 5.
4. I consulenti scientifici del pool possono essere invitati dalla Commissione a partecipare a riunioni scientifiche o a fornire ai servizi della Commissione informazioni ad hoc su questioni specifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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