Art. 3

Nomina dei membri dei comitati scientifici

In vigore dal 5 ago 2008
Nomina dei membri dei comitati scientifici 1.   Il CSSC, il CSRSA e il CSRSERI sono composti ciascuno da non più di 17 membri e possono associare, di propria iniziativa, fino a 5 consulenti scientifici del pool per collaborare alle attività del comitato su questioni o discipline specifiche. 2.   I membri dei comitati scientifici sono nominati dalla Commissione sulla base delle loro competenze e assicurando una distribuzione geografica tale da riflettere la molteplicità di problemi scientifici e la pluralità di strategie, in particolare in Europa. La Commissione determina il numero di membri di ogni comitato in funzione delle esigenze. I membri di ciascun comitato scientifico sono esperti in uno o più settori di competenza del comitato stesso e, insieme, coprono il più ampio ventaglio possibile di discipline. 3.   La Commissione nomina i membri dei comitati scientifici a partire da un elenco di candidati idonei compilato dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet della Commissione di un invito a manifestare interesse. 4.   Nessun membro di un comitato scientifico può essere nominato in più di uno dei comitati di cui all’, paragrafo 1.
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Nomina dei membri dei comitati scientifici (Art. 3 Decisione (UE) 2008/721) — Testo vigente | Portale Normativo