Art. 6

In vigore dal 16 lug 2008
Gli accordi esclusivi devono essere modificati in maniera da prevedere un compenso minimo per l’IFP da parte di Axens e Prosernat che copra almeno il 25 % dei costi degli studi di fattibilità preliminari a lavori di ricerca industriale, il 50 % dei costi di ricerca industriale e il 75 % dei costi di sviluppo precompetitivo dell’IFP negli ambiti di cui agli accordi esclusivi.
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Art. 6 Decisione (UE) 2009/157 — Testo vigente | Portale Normativo