Art. 2
In vigore dal 16 lug 2008
1. La misura a cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’IFP e delle sue controllate Axens e Prosernat costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
2. Tale aiuto è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché siano rispettate le condizioni previste dagli articoli da 3 a 6 della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:157(1):oj#art-2