Art. 2

In vigore dal 16 lug 2008
1.   La misura a cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’IFP e delle sue controllate Axens e Prosernat costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 2.   Tale aiuto è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché siano rispettate le condizioni previste dagli articoli da 3 a 6 della presente decisione.
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