Art. 5
In vigore dal 16 lug 2008
1. Fino alla data di cessazione degli accordi esclusivi, la Francia è tenuta a trasmettere alla Commissione una relazione annuale dettagliata dei progetti realizzati dall’IFP negli ambiti di attività esclusivi di Axens e Prosernat che precisi, per ogni progetto, i costi per ciascuna fase di ricerca, l’ammontare dei fondi pubblici concessi e l’effetto incentivante dell’aiuto.
2. La Francia è tenuta a notificare singolarmente alla Commissione gli aiuti di importo superiore alle soglie previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione del 2006.
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