Art. 9

In vigore dal 2 lug 2008
Le controgaranzie concesse dallo Stato a ETVA a copertura delle garanzie emesse da ETVA nell’ambito dei contratti che HSY ha concluso con l’ente delle ferrovie elleniche (OSE) e con la ferrovia elettrica Atene-Pireo (ISAP) (queste misure sono denominate misura E12b nel preambolo della presente decisione) costituiscono un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e che è incompatibile con il mercato comune. Nel caso delle controgaranzie relative ai contratti con ISAP, l’aiuto corrisponde alla differenza tra una commissione annuale di 480 punti base (ovvero 4,8 %) e i premi effettivamente pagati da HSY (vale a dire il premio di garanzia pagato a ETVA più il premio di garanzia pagato allo Stato). Questo aiuto deve essere recuperato per il periodo fino alla scadenza delle controgaranzie statali. Nel caso delle controgaranzie relative ai contratti con OSE, qualora siano ancora in essere, devono essere sospese immediatamente. L’aiuto deve essere inoltre recuperato per il periodo che decorre dall’applicazione delle controgaranzie. L’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra una commissione annuale di 680 punti base (ovvero 6,8 %) e i premi effettivamente pagati da HSY (vale a dire il premio di garanzia pagato a ETVA più il premio di garanzia pagato allo Stato).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:610:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo