Art. 8

In vigore dal 2 lug 2008
Il conferimento di capitali per 800 milioni di GRD (2,3 milioni di EUR) effettuato da ETVA in HSY il 20 maggio 1998 (questo aumento di capitale, insieme ai due seguenti, è denominato misura E10 nel preambolo della presente decisione) non costituisce un aiuto. I conferimenti di capitali per 321 milioni di GRD (0,9 milioni di EUR) e 397 milioni di GRD (1,2 milioni di EUR) effettuati da ETVA in HSY rispettivamente il 24 giugno 1999 e il 22 maggio 2000 costituiscono un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è incompatibile con il mercato comune. Questo aiuto deve essere recuperato.
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Art. 8 Decisione (UE) 2009/610 — Testo vigente | Portale Normativo